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Emilia, del. n. 41 – Obbligo della copertura finanziaria delle opere da realizzare


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’attuazione di un quesito referendario per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in alternativa alla ristrutturazione di una scuola primaria esistente.

L’ente ha evidenziato che, in caso di esito positivo del referendum consultivo, l’opera non avrebbe una corretta e completa copertura.

I magistrati contabili dell’Emilia con la deliberazione 41/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno richiamato l’obbligo della certezza e della determinatezza della integrale copertura finanziaria delle deliberazioni degli organi degli Enti locali, in generale e nel caso specifico in materia di opere pubbliche, principio vigente nel nostro sistema amministrativo e contabile che trova la sua fonte nelle disposizioni Costituzionali previste dall’art. 81 di sana e virtuosa finanza pubblica, nell’art. 97 relativamente al buon andamento dell’amministrazione, nonché negli articoli 153, 183 e 191 del Tuel. In definitiva, per il concreto rispetto delle disposizioni sull’obbligo della copertura finanziaria delle opere da realizzare, la stessa copertura se riferita ad entrate di futura o incerta acquisizione o variabili

nel tempo sulla base di fattori economici non determinati, tra l’approvazione del progetto con la relativa quantificazione economica e l’erogazione concreta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e la realizzazione dell’opera, deve considerarsi inadeguata e non legittima per violazione di legge, nonché contraria ai principi di buona amministrazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 41 -18


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