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Rinuncia al nuovo inquadramento durante il periodo di prova: riammissione in servizio


Il dipendente che, durante il periodo di prova, rinuncia al nuovo inquadramento ottenuto a seguito del superamento del concorso, chiedendo di ritornare nella categoria di provenienza, è tenuto a rassegnare le dimissioni, anche se si tratta dello stesso ente di originaria appartenenza.

Dimissioni che dovrebbero essere presentate anche per il posto precedentemente ricoperto.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1958 del 1 marzo 2018.

Tale indicazione trova il suo fondamento nell’art. 14 bis comma 9 del CCNL del 13.05.1996 come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.09.2000 secondo il quale “Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.”

Dato che la norma fa riferimento al “recesso” di una delle parti, nel caso che questo dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale, non sembra possa prescindersi dalla presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore stesso.

Come ricordato dall’Aran, infine, trattandosi di una sorta di riammissione in servizio (obbligatoria e non discrezionale) e non di una ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, deve essere collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, trattandosi di una riammissione in servizio (il precedente rapporto di lavoro, infatti, si era estinto), l’ente dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.


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