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Campania, del. n. 16 – Interventi di natura economica nei confronti di minori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accollarsi gli oneri economici conseguenti al collocamento in una struttura protetta di un minore.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 16/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito hanno ricordato che gli oneri economici derivanti dagli interventi disposti a favore di minori sono a carico primariamente dei genitori, anche ove a questi sia precluso l’esercizio della potestà genitoriale, e degli altri soggetti indicati nell’art. 433 del c.c., come previsto anche dall’art. 25 del r.d.l. 1404/1934.

Tale regola non è derogabile nemmeno da parte dell’autorità giudiziaria in quanto il “compito di assistenza che grava sui comuni” ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.p.r. 616/1977 si riferisce esclusivamente alle funzioni amministrative relative all’organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza.

Tale norma non ha inteso rendere la materia “beneficienza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento (Corte dei conti Molise, del. n. 2/2016 e Cass. Pen, sez. VI, 24 aprile 2007, n. 16559).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 16 -18


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