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Piemonte, del. n. 3 – Soccorso finanziario a società posta in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente, socio unico di una società che gestisce servizi pubblici di interesse generale a carattere sportivo/ricreativo (piscina per neonati, attività sportive per bambini ed adulti; riabilitazioni fisioterapiche, ecc.), di utilizzare le somme accantonate nel fondo perdite organismi partecipati, per consentire alla società di far fronte alle sue esigenze operative, garantendo lo svolgimento delle attività sociali di rilevante interesse pubblico programmate e cercando di evitare cosi ulteriori danni e perdite economiche.

L’ente ha evidenziato che la società è stata posta in liquidazione in quanto ha registrato reiterate perdite di esercizio.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 3/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno ribadito che il meccanismo dell’accantonamento, imposto prima dall’articolo 1, commi 550-552 della legge 147/2013 ed attualmente dall’articolo 21 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), non ha significato il venir meno dei limiti al “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati (articoli 5, comma 1, e 14, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 175/2016).

Il sistema sostanzialmente prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo.

Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo.

Tanto è previsto, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Le somme accantonate nel fondo, in corrispondenza delle perdite registrate nell’esercizio precedente dagli organismi societari, rientrano nella disponibilità dell’ente partecipante qualora tali perdite siano effettivamente ripianate (attraverso interventi finanziari dell’Ente socio oppure grazie alla gestione societaria degli esercizi successivi), o l’Ente dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il legislatore, in definitiva, ha individuato talune specifiche situazioni in cui la necessità di vincolare il bilancio dell’Ente socio, a salvaguardia dei relativi equilibri finanziari, viene a cessare in conseguenza della sopravvenuta impossibilità del verificarsi dei potenziali eventi che giustificavano il preventivo accantonamento di risorse.

Tra esse vi ha ricompreso anche la messa in liquidazione della società, avendo in questo caso evidentemente valutato che, l’assenza di una possibile continuità aziendale, unita al regime di responsabilità patrimoniale limitata del socio, rendono non ipotizzabile una nuova spesa del medesimo diretta a far fronte alle passività societarie (Sez. Liguria, del. n. 24/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 3 -18


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