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Danno erariale al dirigente che non applica le penali previste dal contratto


Il dirigente che non vigila sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale con il gestore del complesso sportivo comunale, omettendo di addebitare allo stesso le penali contrattualmente previste, è responsabile per il danno causato all’ente.

Questo il principio ribadito Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, nella sentenza n. 136 depositata il 4 dicembre 2017.

Nel caso di specie l’associazione sportiva affidataria della gestione dello Stadio del Nuoto Comunale, fin dall’inizio del rapporto contrattuale, si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti (pagamento dei canoni periodici in favore dell’ente, pagamento delle bollette idriche, esecuzione di interventi di miglioramento sulla struttura).

Il comune, di conseguenza, aveva risolto il contratto, agendo per il recupero dei canoni arretrati nonché per l’incameramento della cauzione.

Tuttavia l’ente non aveva potuto incamerare le specifiche penali, pur contrattualmente previste, relativamente al ritardo nell’esecuzione delle opere di adeguamento e miglioria della struttura.

Ciò in conseguenza della mancata formale tempestiva contestazione delle stesse nel corso del rapporto.

Il dirigente comunale preposto al controllo sull’esecuzione del contratto, infatti, non aveva attivato l’apposita procedura di contestazione prevista dal capitolato d’oneri, non essendovi stata alcuna “formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o fax o posta certificata” nella quale si invitasse “il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee” affinché il servizio fosse svolto secondo quanto previsto dal capitolato, con facoltà di presentare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni.

Il danno arrecato all’ente, consistente nella perdita della possibilità di addebitare al gestore le penali, è stato addebitato al Dirigente che, pur in presenza della notevole situazione di inadempienza dell’associazione sportiva, aveva ingiustificatamente omesso di tutelare le ragioni dell’ente di appartenenza (sullo stesso argomento, Corte dei Conti, sez. appello, sentenza n. 441/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. Abruzzo sent. n. 136 – 17


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