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Gare: correzione dell’errore materiale contenuto nell’offerta economica


L’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 113 dell’11 gennaio 2018.

Nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.

In applicazione di tale principio, il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purchè si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti (Consiglio di Stato, sentenza n. 3769/2015, n. 2082/2015, n. 5196/2014 e n. 1487/2014; Tar Campania, Napoli, sent. n. 5530/2015; Tar Liguria, sent. n. 101/2014).

In altri termini, l’errore materiale di calcolo nella formulazione dell’offerta, rilevabile immediatamente mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, può essere corretto dalla stazione appaltante.


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