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Lombardia, del. n. 4 – Comune istituito a seguito di fusione: spesa per il personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 450, lett. a), della legge n. 190/2014, in particolare chiedendo se la norma, che si riferisce espressamente a “comuni istituiti a seguito di fusione”, trovi applicazione anche alle ipotesi di fusione per incorporazione.

L’ente ha chiesto inoltre se il Comune incorporante, colpito dal sisma del 2012, debba quantificare il limite di spesa per il personale tramite l’applicazione della disciplina derogatoria relativa alle fusioni (art. 1, comma 450, della legge n. 190/2014) o della disciplina speciale relativa agli enti c.d. terremotati (art. 11, comma 4-ter, del d.l. 90/2014).

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 4/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio, hanno chiarito che la disciplina derogatoria relativa alle fusioni trova applicazione anche con riferimento a fattispecie di fusione per incorporazione, che costituiscono una species del più ampio genus della fusione.

Relativamente ai limiti di spesa per il personale i magistrati contabili hanno evidenziato che le due discipline (quella per i comuni fusi e quella per gli enti c.d. terremotati), ricorrendone i presupposti, possono tendenzialmente coesistere e devono quindi essere applicate dagli enti interessati, in tale prospettiva, congiuntamente, con un criterio di coordinamento basato, nella sostanza, sul criterio cronologico di successione delle fattispecie di fatto legittimanti l’applicazione delle diverse normative speciali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 4-18


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