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Appalto a corpo: l’appaltatore ha diritto a un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi


Anche nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’appaltatore ha comunque diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi di rilevante entità, determinati da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria dell’opera.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017.

Nell’appalto “a corpo”, o “a forfait”, il corrispettivo stabilito contrattualmente è immodificabile, in quanto l’offerente formula la propria offerta economica con riferimento all’opera globalmente considerata, sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto.

Il prezzo convenuto è fisso e invariabile e, dunque, l’appaltatore si assume il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.

In tal caso la maggiore onerosità dell’opera rientra nell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’art. 1664 cod. civ.

Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo”, tuttavia, non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire (AVCP, oggi ANAC, del. 21 febbraio 2002, n. 51).

In altri termini, se l’incremento dei lavori da eseguire risultano di rilevante entità e derivano da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev’essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate (Cass. n. 9246/2012).


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