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Lombardia, del. n. 368 – Riduzione spese per beni e servizi informatici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 515 dell’articolo 1 della legge 208/2015, che stabilisce un obiettivo di risparmio, per il triennio 2016-2018, fissato al 50% della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, per la gestione corrente di tutto il settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività.

In particolare l’ente ha chiesto se tale obiettivo debba essere conseguito, in modo consolidato, dal complesso delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT, ovvero si riferisca a ciascuna amministrazione (o relative società strumentali in house).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 368/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 dicembre, hanno chiarito che l’obiettivo di riduzione deve essere perseguito dalle singole amministrazioni pubbliche e società inserite nel c.d. elenco ISTAT.

Tale obiettivo sarà pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019, in cui ciascun ente pubblico avrà l’obbligo di limitare lo stanziamento (ed il successivo impegno) per la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013-2015.

Il triennio 2016-2018 rappresenta l’arco temporale all’interno ed entro il quale le pubbliche amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dai precedenti commi da 512 a 514-bis, al fine di conseguire, a regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il “settore informatico” (aggregato che comprende i beni ed i servizi indicati dal Piano triennale per l’informatica elaborato da AGID) pari ad almeno il 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 2013-2015.

Il comma 515, tuttavia, prevede alcune eccezioni, escludendo dall’obiettivo di risparmio:

  • la spesa a titolo di “canoni per servizi di connettività”,
  • la spesa riferita agli acquisiti effettuati tramite CONSIP o altri soggetti aggregatori, documentata nel Piano triennale approvato ai sensi del comma 513, compresa quella relativa alle “acquisizioni di particolare rilevanza strategica”, di cui al comma 514-bis (nonché, infine, tramite la società di cui all’art. 83, comma 15, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008).

Infine, la norma puntualizza che i risparmi derivanti dall’attuazione del comma 515 (conseguibili nel triennio 2016-2018 e da dimostrare, obbligatoriamente, a regime, dal 2019) rimangono nella disponibilità delle amministrazioni “prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 368-17


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