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Accesso: escluso solo per gli atti coperti da segreto istruttorio penale


Solo gli atti di indagine compiuti dall’autorità amministrativa nella funzione di polizia giudiziaria sono soggetti a segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 11353 del 16 novembre 2017.

Nel caso di specie un cittadino aveva avanzato istanza di accesso agli atti riguardanti alcuni interventi e verifiche effettuate dalla Polizia locale in seguito ad una serie di esposti e denunce nei suoi confronti (atti, dunque, che lo riguardavano direttamente e che erano necessari per la tutela, anche futura, dei suoi diritti).

Stante la pendenza di un procedimento penale in corso, il Direttore della Polizia Locale aveva differito la richiesta di accesso, ritenendo gli atti coperti da segreto istruttorio.

I giudici amministrativi, hanno ritenuto illegittimo il differimento all’accesso, evidenziando che per giurisprudenza costante, il diniego di accesso agli atti afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest’ultimo, è esclusa in radice.

Al contrario, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.


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