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Sardegna, del. n. 94 –Turn over: i residui delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare nel 2017, il 100% della capacità assunzionale del 2015, determinatasi per effetto di una cessazione intervenuta nel 2014, e rimasta totalmente inutilizzata.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 94/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 dicembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 25/2017 secondo cui i resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti.

Le regole sopravvenute – diverse percentuali del turn over – rilevano esclusivamente ai fini della determinazione della capacità assunzionale di competenza e non incidono sulle situazioni già definite, ancorché astrattamente, sotto un diverso, precedente, regime normativo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 94 – 17


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