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Lazio, del. n. 63 – Personale di staff: enti in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale


Un sindaco ha chiesto se la preclusione all’esercizio della facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intuitu personae ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Tuel sia ricollegabile alle sole ipotesi espressamente richiamate dalla norma (condizione di deficitarietà strutturale e dissesto), ovvero si estenda anche agli enti che abbiano fatto ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 63/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 dicembre, hanno evidenziato come la ratio di tale limitazione sia ricollegabile al rafforzamento dell’obiettivo di risanamento degli enti in crisi.

A tal proposito le disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale sono contenute nell’ambito del Titolo VIII del TUEL, intitolato agli enti locali deficitari o dissestati, in una posizione di cerniera fra la disciplina della deficitarietà strutturale e quella del dissesto (tali situazioni, infatti, hanno come comune denominatore uno stato non fisiologico di difficoltà finanziaria comunale).

Di conseguenza, secondo i magistrati contabili, le preclusioni fissate dall’articolo 90, comma 1, del Tuel, in ordine all’assunzione con contratti di lavoro a termine di personale in uffici di staff per gli strutturalmente deficitari, oltreché per quelli dissestati, dovrebbero ritenersi applicabili anche alla fattispecie intermedia del riequilibrio finanziario pluriennale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 63 – 17


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