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Piemonte, del. n. 224 – Segretario comunale in convenzione: spesa personale dell’ente capofila


Un sindaco ha chiesto se l’ente capofila della convenzione per l’utilizzo in forma associata del segretario comunale possa scomputare dall’ammontare complessivo della spesa di personale le somme ricevute, a titolo di rimborso, dagli altri enti convenzionati che si avvalgono del medesimo segretario comunale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 224/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ribadito che l’aggregato di spesa di personale da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, deve essere determinato secondo il principio di effettività degli oneri in carico e, dunque, deve essere presa in considerazione solo la quota parte di costo effettivamente sostenuto dall’ente per il segretario comunale, con conseguente sterilizzazione della quota corrispondente al rimborso dovuto da altro Comune (Corte dei conti Lazio, del. n. 104/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 224 – 17


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