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Gare: la procedura telematica garantisce l’intangibilità del contenuto delle offerte


Il principio di pubblicità delle sedute di gara non è invocabile nelle procedure di gara svolte in forma integralmente telematica in ragione del fatto che la correttezza e l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) è garantita dalla piattaforma elettronica, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5388 del 21 novembre 2017.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Grazie ai vincoli del sistema informatico, infatti, è assicurata la tracciabilità di ogni operazione compiuta (senza possibilità di alterazione), nonché la conservazione delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato.

Di conseguenza l’omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica non può implicare, da sola (in carenza di elementi ulteriori), l’illegittimità dell’intera gara e della conclusiva aggiudicazione (Tar Sardegna, sentenza n. 665/2017).


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