Il commissario straordinario di un Libero consorzio ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale n. 8/2017 che impone agli enti utilizzatori del personale ASU (soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili) di adottare idonee procedure a favorire la fuoriuscita dal bacino del precariato.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 182/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 dicembre, hanno evidenziato che tale norma subordina la cd. stabilizzazione alla verifica dell’effettivo fabbisogno, delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
A tal fine tutti gli enti utilizzatori, ivi compresi gli enti di area vasta, sono tenuti ad adottare “il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell’organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità” del personale precario.
Per i c.d. enti di area vasta (città metropolitane e liberi consorzi) l’atto di programmazione in questione ed ogni relativa determinazione deve essere coerente e non divergente rispetto alla programmazione che i medesimi enti sono tenuti ad effettuare in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27 del 2016 ed al regime normativo vincolistico vigente nell’attuale fase di riassetto ordinamentale.
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CC Sez. controllo Sicilia del. n. 182 – 17