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Autonomie, del. n. 26 – Polizze assicurative a favore dei singoli volontari


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 26/2017, pubblicata sul sito il 28 novembre, hanno chiarito che gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale.

Sulla questione si era consolidato un orientamento restrittivo che aveva escluso la possibilità per l’ente locale di avvalersi delle prestazioni di singoli volontari senza l’interposizione delle organizzazioni di volontariato (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 192/2015; sez. Veneto, del. n. 313/2016; sez. Toscana, del. n. 141/2016; sez. Piemonte, del. n. 126/2017; sez. Lombardia, del. nn. 281 e 284 del 2017).

Di diverso avviso i magistrati contabili della Sezione Autonomie secondo cui l’ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l’intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore.

Tale assunto trova riscontro:

  • nell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore…».
  • nel comma 315 della legge 208/2015, ai sensi del quale: «… i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore».

L’assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità richiede, tuttavia, l’adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

A tal fine, dovrà essere prevista l’istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.

Il regolamento dell’ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.

Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività.

Di converso, sarà cura dell’ente locale vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

I rischi connessi all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

Infine, poiché dalla copertura assicurativa discendono oneri a carico dell’ente, lo stesso sarà tenuto a prevedere la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 26 – 17


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