Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 328 – Sostituzione dipendente dimissionario: mobilità o scorrimento graduatoria?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di sostituzione di un vincitore di un concorso pubblico che ha rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di prova.

In particolare l’ente ha chiesto se sia necessario procedere alla sostituzione del neo assunto dimissionario mediante l’istituto della mobilità volontaria tra enti o della mobilità di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, prima dell’eventuale scorrimento della graduatoria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 328/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno evidenziato che a seguito delle dimissioni del vincitore di una procedura concorsuale nel periodo di prova e nell’anno, l’amministrazione può procedere, nel rispetto delle discipline di finanza pubblica, a chiamare direttamente il primo idoneo non vincitore, con subentro dello stesso al vincitore medesimo.

Nella sostanza, verificandosi una sorta di “surrogazione” dell’idoneo non vincitore, chiamato per scorrimento, nella posizione del vincitore originario, con decorrenza di un nuovo periodo di prova in vista dell’eventuale consolidamento dell’assunzione, l’amministrazione non è tenuta ad avviare la procedura di mobilità, già effettuata prima dell’indizione della procedura concorsuale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 328 – 17

CONSULTA il seminario di studi “L’organizzazione degli uffici e la programmazione triennale dei fabbisogni”


Richiedi informazioni