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Illegittima la revoca del segretario da RPCT se non motivata


Il sindaco non può revocare l’incarico di Responsabile anticorruzione (RPCT) al segretario generale comunale senza alcuna motivazione.

Questo il principio sancito dall’ANAC nella delibera n. 978 del 27 settembre 2017, con la quale ha ritenuto immotivata la revoca dall’incarico di RPCT al segretario disposta dal sindaco, senza alcuna motivazione, in quanto in contrasto con quanto previsto dal legislatore e con le indicazioni fornite dall’Autorità stessa a tutela della garanzia e indipendenza del RPCT, come previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 39/2013.

Nel caso di specie, il sindaco aveva revocato l’incarico affidato al segretario di TResponsabile anticorruzione per “l’insussistenza, allo stato attuale, delle condizioni che avevano portato all’adozione della determina di conferimento dell’incarico”.

Il segretario aveva ritenuto l’atto di revoca una “punizione” in quanto ritenuto diretta conseguenza di un parere negativo reso su una proposta di delibera di Giunta comunale inerente una modifica del Regolamento comunale uffici e servizi, ritenuta dal segretario illegittima, ma voluta dall’amministratore.

Il segretario aveva quindi inviato l’atto di revoca all’Anac.

L’Autorità ha chiesto al sindaco di riesaminare il decreto sindacale di revoca dell’incarico di RPCT, ritenendo sussistente un fumus discriminatorio nei confronti del Segretario.


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