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Danno pubblico derivante dalla copertura assicurativa del danno erariale dei propri funzionari


Gli oneri della copertura assicurativa per i danni erariali che amministratori e dipendenti dell’ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici non possono essere assunti a carico dell’ente medesimo.

L’importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente costituisco un danno pubblico.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 243 depositata il 12 ottobre 2017.

Nel caso di specie il direttore di un ente aveva stipulato una polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile verso terzi dei propri dirigenti e del collegio di Revisione, e nella specie la responsabilità amministrativo contabile.

Come noto l’art. 3, comma 59, della legge 244/2007 ha previsto la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico a favore dei propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, sanzionando l’amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Tale norma ha tradotto in legge un principio più volte espresso nelle pronunce della Corte dei Conti circa l’illegittimità della stipulazione da parte della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali dei propri amministratori e dipendenti (Sezioni Riunite, sentenza n.707-A del 5 aprile 1991; Sezione giurisdizionale Regione Umbria, sentenza n. 553/2002; Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n.95/2012).

A tal proposito la giurisprudenza contabile ha evidenziato che l’assunzione da parte dell’ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti, in ordine alla responsabilità amministrativa per danni alle pubbliche finanze, determinerebbe un effetto di deresponsabilizzazione dei pubblici amministratori e dipendenti i quali, i forza di tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche ed esercitando pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici cui sono legati da rapporto di servizio non sopportando neppure l’onere del premio assicurativo.

L’assicurabilità di tale tipo di rischi contrasta, inoltre, con il carattere personale della responsabilità amministrativa, di cui all’articolo 1 della legge 20/1994 e con l’art. 28 della Costituzione il quale dispone che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili “secondo le leggi civili, penali e amministrative”, con conseguente esclusione della possibilità di estensione d tale ultima forma di responsabilità all’ente.

Il danno erariale, ai sensi dell’art. 3, comma 59, della legge 244/2007, è stato determinato in misura pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto di assicurazione illegittimo.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 243 -17


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