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Personale: la gestione dei permessi ex legge 104 in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale


Il lavoratore part time ha diritto a fruire integralmente dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge 104/1992 quando l’orario settimanale comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, con la sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017.

Nel caso di specie un dipendente aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time verticale al 67%, articolando la propria prestazione lavorativa sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei.

Il datore di lavoro aveva riproporzionato i tre giorni di permesso ex articolo 33 della legge 104/1992 goduti in precedenza dal lavoratore per assistere la figlia minore disabile, nella misura di due mensili.

Secondo la Corte di Cassazione, anche alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, è necessario fare una distinzione tra due tipologie di part-time:

  • contratto di lavoro part-time in cui la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario;
  • contratto di lavoro part-time che comporti una prestazione per un numero di giornate inferiori al 50% di quello ordinario (o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno).

Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il lavoratore ha diritto alla integrale fruizione dei permessi ex legge 104/1992.

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