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Danni da sinistri: in caso di cattiva gestione c’è danno erariale


Il procedimento di gestione dei sinistri per responsabilità dell’ente verso terzi, dalla denuncia del sinistro all’impresa assicuratrice competente sino al pagamento di quanto dovuto da parte dell’assicurazione, deve essere gestito con un minimo di diligenza, pena la conseguente responsabilità erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 235 depositata il 2 ottobre 2017.

Nel caso di specie, a seguito di un sinistro causato da un avvallamento della sede stradale comunale non adeguatamente segnalato, l’ente aveva ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni.

Il Responsabile del servizio manutenzioni e protezione civile aveva indirizzato la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice sbagliata, che a distanza di oltre un anno aveva manifestato la propria incompetenza.

Tale negligenza che aveva determinato la mancata denuncia nei termini di legge e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno a favore del Comune.

I giudici contabili hanno rilevato che il dipendente avrebbe dovuto verificare attentamente quale era la compagnia assicurativa cui richiedere l’erogare dell’indennizzo (sull’argomento si veda anche Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, sentenza 17/2017).

L’esborso di denaro pubblico corrisposto dall’ente, a causa della prescrizione dei termini per la denuncia del sinistro, è stato addebitato al Responsabile del servizio manutenzioni e protezione civile che aveva effettuato la comunicazione a una compagnia assicurativa errata.

La cOrte dei conti, tuttavia, ha ridotto in maniera consistente il quantum del danno, sia per l’incerta individuazione dei soggetti responsabili dei sinistri all’interno dell’ente, sia per la condotta della compagnia assicuratrice che aveva contribuito al maturare della prescrizione, con un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza, ex art. 2952, comma 3, c.c., declinando la propria competenza dopo oltre quattordici mesi.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 235 -17


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