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Emilia, del. n. 136 – Destinazione delle economie realizzate con il piano di razionalizzazione


Un sindaco ha chiesto se il limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, vigente ratione temporis, sia applicabile alle economie aggiuntive provenienti dai piani triennali di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 98/2011, qualora destinate per la contrattazione integrativa.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 136/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 34/2016 secondo cui le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, sono escluse dal tetto di spesa previsto per il trattamento accessorio del personale dall’articolo 1, comma 236, della legge 20/2015, a condizione che conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Si segnalano i ns. seminari di studio in materia di personale

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CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 136 – 17


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