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Lombardia, del. n. 230 – Contabilizzazione contratto di partenariato pubblico privato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di non qualificare in termini di indebitamento un contratto di partenariato pubblico privato diretto alla realizzazione di una palestra.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 230/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, dopo aver richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 15/2017, hanno chiarito che il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche (come il contratto di disponibilità, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la finanza di progetto, “e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi” che presenti le caratteristiche indicate dall’articolo 180 del d.lgs. 50/2016) costituisce uno dei tanti, e variegati contratti di partenariato pubblico-privato che pur contenendo una, necessaria, componente di finanziamento (trattasi di operazioni nate proprio per traslare dalla p.a al privato il reperimento della provvista finanziaria per la costruzione di un’opera), non esauriscono in essa la propria struttura e funzione economico-sociale (essendovi associata, a seconda dei tipi contrattuali, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la fornitura dei beni e servizi necessari al funzionamento, etc.).

Proprio per tale motivo, questi contratti, che instaurano una collaborazione duratura fra pubblica amministrazione ed operatori economici privati, pur permettendo alla p.a. di usufruire di un’infrastruttura senza doverne sopportare immediatamente il costo di realizzazione, non costituiscono necessariamente, per l’ordinamento contabile europeo (SEC 2010), “indebitamento”, o meglio, “debito” (in particolare, ai fini della redazione del “conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche”), ma solo nella misura in cui l’allocazione dei rischi tipizzati dal legislatore (di “costruzione” ed uno fra “disponibilità” e “domanda”, ex art. 180, comma 3, d.lgs. 50/2016), in base alle clausole del concreto contratto stipulato, sia prevalentemente posta a carico della p.a committente (può farsi rinvio, altresì, alla sintetica definizione di “rischio operativo” contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. zz), del d.lgs. n. 50 del 2016, per le concessioni di lavori o di servizi, l’archetipo dei contratti di PPP).

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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 230- 17


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