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Appalti: illegittima la soglia massima del 30% per l’attribuzione del punteggio economico


L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una segnalazione del 18 agosto 2017, ha evidenziato che la scelta del legislatore di prevedere, relativamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una soglia massima, pari al 30%, per l’attribuzione del punteggio economico, oltre a non trovare fondamento nella normativa nazionale ed euro-unitaria e negli orientamenti giurisprudenziali e dell’Anac, limita eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità, conferendo allo stesso tempo un’ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e ad una adeguata concorrenza di prezzo tra gli operatori.

L’Autorità ha dunque invitato Parlamento e Governo a modificare il comma 10-bis dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 (“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”), introdotto dal cd. decreto “correttivo”, secondo cui “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

Come evidenziato dall’Autorità l’introduzione di una soglia predeterminata, rigida e bassa, per il punteggio economico, si pone in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento in quanto l’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscano un raffronto obiettivo e ponderato delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo, quale sia l’offerta economicamente vantaggiosa.

A ciò si aggiunga che sia la giurisprudenza comunitaria che quella nazionale, pur esprimendosi con riferimento al precedente quadro normativo (d.lgs. 163/2006), hanno in più occasioni valorizzato la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare, caso per caso, la peculiarità di ogni singolo appalto, in modo da attribuire il giusto peso alla componente economica e a quella tecnica.

L’Autorità ha richiesto dunque l’eliminazione dell’inciso “A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” o comunque un aumento della soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell’offerta.

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