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Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di bilancio degli enti


Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 18 bis del d.lgs. 118/2011, deve essere allegato al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e ne deve seguire tutto l’iter, dal deposito del progetto sino all’approvazione.

In mancanza, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere annullata.

Questo il principio espresso dal Tar Catanzaro con la sentenza n. 1156 del 20 luglio 2017.

Nel caso di specie alcuni consiglieri comunali avevano contestato la violazione dei termini previsti dal regolamento di contabilità relativamente al deposito dei documenti di contabilità, nonché il deposito incompleto, non essendo stato reso disponibile, unitamente allo schema di bilancio, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

L’articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il d.m. Interno 22 dicembre 2015, emanato allo scopo di fornire gli schemi unitari per la redazione del piano, specifica che, a partire dall’esercizio 2016 gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Dunque, se il piano deve essere allegato al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, ne deve seguire tutto l’iter, dal deposito del progetto sino all’approvazione.

Non si può, al contrario, affermare che esso debba essere allegato solo dopo l’approvazione del bilancio cui è accessorio, allo scopo di tener conto di eventuali emendamenti.

Ciò in quanto, se il piano degli indicatori è uno strumento per rendere comparabili, agli occhi della generalità dei consociati, i bilanci degli Enti locali, mercé la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ente, a maggior ragione tale strumento deve essere messo a disposizione dei consiglieri comunali, chiamati a dare o negare approvazione al bilancio.

Nel caso in cui il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio non sia stato depositato, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, insieme al progetto di bilancio e agli altri documenti contabili obbligatori, la delibera (e solo essa) di approvazione del bilancio di previsione deve essere annullata.


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