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Testo unico società a partecipazione pubblica: le novità del decreto correttivo ed i nuovi adempimenti


Il decreto correttivo è stato approvato ed ora il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica portato dal d.lgs. n. 175/2016 continuerà ad essere efficace senza il timore degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016.  Infatti Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Le novità del correttivo si era già intuite nella seduta del 16 marzo 2017 quanto la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (“TUSP”).

Si profilano importanti novità sul fronte della governance delle società a partecipazione pubblica è ciò con specifico riferimento sui parametri finanziari contenuti nell’art. 20 comma 2 (rubricato) che dovranno essere utilizzati dalla Pubbliche Amministrazioni per valutare la detenibilità delle propri partecipazioni e in caso di esito negativo dell’indagine sottoporre le stesse a “ un piano di riassetto  per la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante messa  in  liquidazione  o  cessione.” Detti parametri, per quanto di interesse in questa sede,  risultano essere: (i) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (ii) partecipazioni in società che  svolgono  attività  analoghe  o similari a quelle svolte da altre  società  partecipate  o  da  enti pubblici strumentali; (iii) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (iv) partecipazioni in società diverse da quelle costituite  per  la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto  un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Lo spirito dell’Intesa raggiunta sul punto sembra andare in una duplice direzione: da un lato prevedere un periodo di transizione di tre esercizi prima di fare scattare i parametri previsti del decreto correttivo nel testo pre adottato dall’Esecutivo e dall’altro lato favorire processi aggregativi ed espansivi sia attraverso integrazioni fra soggetti che attraverso acquisizioni di servizi anche “extra moenia

Ci si riferisce ai punti dell’Intesa, contenuti nell’allegato B:

«a) consentire alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni in società che producano servizi di interesse economico generale a rete anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, fatta salva, per tali partecipazioni, la piena applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 175/2016 relativo alla razionalizzazione delle società costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che si trovino in perdita strutturale (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti);

b) disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) (razionalizzazione delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all’articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro;

c) disporre che, per le società di cui all’articolo 4, comma 7 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, la produzione di energia da fonti rinnovabili) ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 175/2016 (razionalizzazione delle società, costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che registrino un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), si considerino gli esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto;

d) disporre che per le società di cui all’articolo 4, comma 8 (società con caratteristiche di spin off, di start up universitari o con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca), le disposizioni dell’articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione;

e) prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e per la ricognizione di personale eccedente di cui all’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

i) confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell’articolo 3-bis, comma 2 bis, del D.L. 138/2011 (modalità di prosecuzione dell’attività nel caso di successione nello svolgimento di servizi pubblici locali);

l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/1995);»

Le Commissioni Senato e Camera sono intervenute in due tornate successive con osservazioni precise che in alcuni punti hanno criticato le previsioni dell’Intesa Stato Regioni. Il Punto più controverso è stato il riconoscimento del potere al Presidente della Regione, al pari del Presidente del Consiglio dei Ministri, di individuare società partecipate che venissero escluse dall’applicazione del TUSP: argomento che non aveva raccolto neppure il parere positivo del Consiglio di Stato quando solo riferito al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con l’approvazione definitiva del decreto si possono evidenziare le novità.


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