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Sicilia, del. n. 68 – Incremento orario di lavoro del personale assunto part-time


Un sindaco ha chiesto se il mero incremento dell’orario di lavoro di dipendenti assunti a tempo indeterminato e part–time, non comportante la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, costituisca una nuova assunzione e, come tale, debba essere considerata soggetta ai vincoli e ai limiti posti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 68/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno confermato il consolidato orientamento contabile secondo cui il mero aumento orario non integra nuova assunzione (sez. Campania, del. n. 20/2014).

Al contrario, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a pieno è nuova assunzione e, quindi, si applica anche la correlativa disciplina del turn-over.

Come ribadito dai magistrati contabili, inoltre, qualsiasi ipotesi di assunzione di personale, deve avvenire sulla base della programmazione triennale (Sez. Autonomie, del. n. 28/2015).

In assenza di una puntuale programmazione del fabbisogno del personale, infatti, non è possibile utilizzare in alcun modo la capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente.

In difetto di programmazione, pertanto, è ammissibile procedere alle assunzioni esclusivamente nel limite del contingente corrispondente alla spesa prevista in relazione al personale cessato l’anno precedente.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 68 – 17


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