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La costituzione di ipoteca a favore di privato necessita di una rigorosa valutazione


L’assunzione onerosa di garanzia reale a carico del comune, a garanzia del mutuo assunto dal concessionario per l’effettuazione dei lavori previsti a carico di quest’ultimo nel contratto di concessione, impone una prudente valutazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie del beneficiario, funzionale essenzialmente alla ponderazione del rischio di sottrazione al patrimonio dell’ente (e dunque alla collettività) dell’immobile pubblico da ipotecare.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 119 depositata il 13 ottobre 2016.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva sottoscritto una convenzione per la concessione in uso di un edificio comunale per 30 anni, a fronte della quale la società concessionaria si obbligava alla completa ristrutturazione dell’immobile.

Successivamente, il concessionario aveva richiesto al Comune l’autorizzazione a costituire garanzie reali (ipoteca) sull’immobile oggetto della concessione, al fine di poter accendere un mutuo e di portare a termine i lavori necessari per rendere agibile lo stabile.

A seguito della richiesta del concessionario, il consiglio comunale non solo aveva autorizzato la costituzione di ipoteca ma si era impegnato formalmente a surrogare la società concessionaria nel pagamento delle rate qualora quest’ultima fosse risultata insolvente nei confronti del finanziatore,

senza effettuare alcuna verifica sulla solidità patrimoniale e finanziaria del debitore garantito.

Nel momento in cui il concessionario, garantito dall’ipoteca sul bene pubblico, si era reso inadempiente nel pagamento dei ratei del finanziamento accordato (con conseguente operatività della garanzia), l’Istituto di Credito, dopo aver intimato al Comune, quale terzo datore di ipoteca, il pagamento di quanto dovuto, aveva notificato all’ente pubblico il pignoramento immobiliare, così avviando la procedura esecutiva per la vendita forzata dell’immobile.

Il Comune, rimasto soccombente in primo grado, al fine di evitare la vendita dell’immobile pignorato, aveva stipulato una transazione con la Banca che vantava il credito garantito.

Per il danno arrecato all’ente, conseguente alla costituzione dell’ipoteca a favore del privato e al successivo pagamento delle somme a seguito di transazione, sono stati ritenuti responsabili gli amministratori che avevano votato la delibera di autorizzazione e il segretario comunale che aveva rilasciato parere favorevole di legittimità/regolarità, considerata l’assoluta irrazionalità dell’atto adottato.

Preliminarmente, appare opportuno richiamare la disciplina relativa alla concessione di garanzia c.d. reale su immobili di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i beni comunali.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il Testo unico (d.lgs. 267/2000) prevede, all’articolo 207, la possibilità per gli enti locali di rilasciare garanzia fideiussoria, limitandone però la finalizzazione alle sole spese di investimento per pubblico interesse, nonchè prevedendo un limite finanziario, ovvero che “Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del  limite  di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite“.

Pur in assenza di puntuale previsione relativa alla garanzia ipotecaria, tale forma di garanzia deve ritenersi comunque astrattamente ammissibile come opzione alternativa al rilascio di fideiussione (Sez. controllo Lombardia, del n. 388/2013).

Tale scelta, tuttavia, impone all’ente locale, in ossequio al principio di buon andamento e di economicità del pubblico agire, una prudente e diligente valutazione in ordine alla economicità della concessione di ipoteca, alla convenienza economica dell’operazione rispetto ad opzioni alternative, nonché alla solidità patrimoniale e finanziaria del debitore garantito.

La costituzione onerosa dell’ipoteca, infatti, costituisce un potenziale debito per il comune se si prevede un ulteriore peso per la p.a. che si assume l’onere di subentrare al mutuatario nel pagamento dei ratei insoluti, al fine di evitare l’escussione della garanzia ipotecaria.

Al contrario, nel caso di specie, l’Amministrazione, ricevuta la richiesta di attivazione di una garanzia reale da parte del concessionario, non aveva svolto alcuna valutazione del duplice rischio che andava ad assumere, di ordine patrimoniale (espropriazione forzata di un bene immobile pubblico) ma anche gestionale (vanificazione dell’operazione amministrativa nel suo complesso), non avendo acquisito e conseguentemente dibattuto in Consiglio alcuna informazione sulla solidità patrimoniale (sulla quale l’istituto di credito aveva per giunta richiesto la prestazione di garanzia reale da parte di terzi, evidentemente intravedendo dei rischi di solvibilità) nonché sulla situazione finanziaria (anche prospettica) del debitore garantito.

Peraltro, la stessa difficoltà del concessionario nel reperire le risorse finanziarie (necessità di stipulare un mutuo, necessità di ricorrere a garanzie reali di un terzo, indice del fatto che la Banca riteneva non sufficienti le garanzie patrimoniali della società) avrebbe ancor più dovuto indurre gli amministratori dell’ente ad espletare le suddette verifiche patrimoniali e finanziarie e dunque a valutare attentamente il rischio di subire una prevedibile procedura esecutiva e dunque l’espropriazione forzata del bene offerto in garanzia.


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