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Concussione: consigliere e assessore chiamati a risarcire la lesione dell’immagine dell’Ente


La percezione della “tangente” è suscettibile di produrre una lesione al decoro e al prestigio dell’amministrazione.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 113 depositata il 24 marzo 2017.

Nel caso di specie un consigliere comunale e un assessore, abusando delle loro qualità, avevano posto in essere una serie di attività concussive ai danni di un imprenditore cui l’ente aveva affidato il servizio di trasporto rifiuti.

In particolare, prospettando la revoca dell’affidamento del servizio ed il blocco dei pagamenti delle prestazioni già rese, si erano fatti corrispondere indebitamente delle somme di denaro.

Tale condotte illecite, come evidenziato dai magistrati contabili, hanno determinato un grave danno all’immagine dell’ente di appartenenza.

Tale danno consiste, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita serbata dai propri dipendenti.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) “si traduce, infatti, in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così, testualmente, Corte dei conti, sez. Riunite, sentenza n. 10/2003).

In altri termini, il danno all’immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’Amministrazione.

I giudici contabili non hanno condiviso la tesi difensiva secondo cui “un consigliere comunale non potrebbe commettere il delitto di concussione per mancanza di poteri amministrativi”.

Va invero ribadito che, a differenza della ipotesi in cui la fattispecie concussiva si realizzi attraverso un abuso di poteri, quando, il soggetto agente abusi della sua qualità, il reato è integrato indipendentemente dalle competenze specifiche riconducibili al soggetto attivo, atteso che la condotta si manifesta in tal caso quale strumentalizzazione della posizione di preminenza del pubblico ufficiale nei confronti del privato (Cass. Penale, sentenza n. 11744/2014).

Il danno all’immagine è stato quantificato nel doppio della tangente percepita, criterio presuntivo poi fatto proprio dal legislatore con legge n. 190/2012.

Leggi la sentenza
CC Giur. Campania sent. n. 113 -17


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