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Liguria, del. n. 28 – Situazione contingente e temporanea di grave carenza di organico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa per il personale a tempo determinato, previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in presenza di circostanze eccezionali, comportanti la necessità di superare una situazione contingente temporanea di carenza di personale in organico che rischia di compromettere funzioni o servizi di natura essenziale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 28/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto diretto non ad ottenere la corretta interpretazione della norma, ma un avvallo preventivo a scelte gestionali concrete dell’ente locale, per le quali operano i generali parametri, anche di ponderazione degli interessi sottostanti, propri di ogni provvedimento amministrativo discrezionale.

Ciò anche al fine di scongiurare possibili interferenze con l’esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto l’eventuale violazione del limite di finanza pubblica costituisce uno dei presupposti previsti, unitamente agli altri prescritti dalla legge (dolo o colpa grave, assenza di esimenti, produzione di un danno, etc.), al fine di valutare la ricorrenza di ipotesi di responsabilità amministrativa.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 28 – 17


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