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Indebita percezione delle spese per trasferta: è danno erariale


Risponde di danno erariale il Direttore di un ente pubblico che, abusando della funzione pubblica apicale ricoperta all’interno della struttura organizzativa, si fa rimborsare le spese di missione per numerose trasferte (in territorio nazionale ed estero) effettuate per finalità private con conseguente indebito rimborso delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggi.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 39 depositata il 17 marzo 2017.

Nel caso di specie la Procura, sulla scorta della ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, aveva convenuto in giudizio il Direttore di un Ente Parco che aveva beneficiato sistematicamente del trattamento di missione per numerose trasferte effettuate per finalità private o non istituzionali, liquidate sulla base di formali e mere autodichiarazioni/autocertificazioni rese dallo stesso e non supportate da “giustificativi di spesa” o cc.dd. “pezze di appoggio”.

Era emerso, infatti, che nel corso delle trasferte il Direttore, simulando di esercitare finalità istituzionali, aveva svolto un’attività retribuita ma non autorizzata, nell’interesse e per conto di soggetti pubblici o privati estranei all’ente di appartenenza (quali, ad esempio, l’Università, in favore della quale aveva tenuto docenze e aveva diretto varie edizioni di un master).

Peraltro, in alcune circostanze, il Direttore aveva richiesto e percepito il rimborso delle medesime spese anche dai soggetti nel cui esclusivo interesse aveva svolto la trasferta, ottenendo così un indebito “doppio rimborso”.

I giudici contabili hanno confermato la responsabilità del Direttore in considerazione della sua condotta disinvolta, ingiustificabile ed inescusabile, quanto incompatibile con l’agire amministrativo corretto che avrebbe dovuto e potuto legittimamente pretendersi da un soggetto che riveste un ruolo apicale all’interno della compagine amministrativa.

Il Direttore è stato altresì ritenuto responsabile del danno patrimoniale da disservizio contestato dalla Procura per avere alterato l’andamento di una gara pubblica.

In sede penale, a seguito delle indagini esperite e della copiosa istruttoria dibattimentale compiuta, era stato appurato come il Direttore avesse fatto illecito ricorso a mezzi fraudolenti al fine di turbare il regolare andamento di una procedura ad evidenza pubblica adottata dall’Ente e volta alla selezione di un professionista cui affidare un incarico (avvantaggiando/favorendo, nell’assegnazione del predetto incarico, un soggetto a cui era legato da vincoli di pregressa amicizia, così procurandogli un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale).


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