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Campania, del. n. 36 – Diritti di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale di fascia B.

L’ente, inserito nella classe II ai fini dell’assegnazione del segretario comunale, non dispone di alcun dipendente con qualifica dirigenziale in dotazione organica.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 36/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 marzo, hanno ribadito che i segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.

Tale diritto, invece, resta confermato per i segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall’abrogato articolo 41, comma 4, della legge 312 del 1980 (Corte dei Conti Campania, del. n. 7/2017).


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