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Appalti: consegna anticipata del servizio in via d’urgenza anche con aggiudicazione non efficace


La necessità di garantire lo svolgimento del servizio, soprattutto se avente natura essenziale, consente all’amministrazione di procedere alla consegna anticipata in via d’urgenza nonostante l’aggiudicazione definitiva non sia ancora efficace (per mancata verifica dei requisiti).

Questo il principio espresso dal Tar Emilia-Romagna, Bologna, con la sentenza n. 209 del 7 marzo 2016.

Nel caso di specie un operatore economico aveva censura l’operato dell’amministrazione che aveva provveduto alla consegna anticipata, in via d’urgenza, del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio (necessario per assicurarne lo svolgimento durante la stagione invernale), in mancanza di un’aggiudicazione definitiva efficace.

Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del d.lgs. 50/2016 l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.

Può essere disposta l’esecuzione anticipata della prestazione nei casi di estrema urgenza o quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti.

Va notato che, al ricorrere delle predette circostanze, da motivarsi adeguatamente, l’esecuzione in via d’urgenza può essere disposta anche in pendenza del termine dilatorio, essendo stata abrogata la relativa norma di divieto prima contenuta nell’articolo 11, comma 9 del d.lgs. 163/2006 (come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016).

Si aggiunge, inoltre, che con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 tutti gli affidamenti sotto soglia nei limiti di importo delle lett. a) e b) dell’articolo 36, sono sottratti allo standstill (si tratta dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture sotto soglia comunitaria).

Di conseguenza, in presenza di servizi necessari e indispensabili per garantire la giusta tutela all’interesse pubblico (in particolare per evitare il “grave danno”), lo strumento della consegna anticipata è certamente utilizzabile.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’aggiudicazione è per legge inefficace fino a che non sia stata effettuata la verifica dei requisiti (art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016).

Ciò non significa, tuttavia, inesistenza di un’aggiudicazione definitiva, bensì semplice temporanea inefficacia di questa fino all’espletamento delle verifiche dei requisiti.


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