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Il Sindaco è immune dalla misura interdittiva della sospensione dall’ufficio


La misura cautelare personale della sospensione dall’esercizio dell’ufficio non può essere adottata nei confronti del Sindaco indagato di concussione in tentata induzione indebita, in quanto organo di governo eletto direttamente dal popolo.

Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 10940 depositata il 6 marzo 2017.

L’articolo 286 c.p.p., comma 3, sancisce che la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio “non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare”.

Tale norma evidenzia una duplice e concorrente ratio: da un lato, il legislatore ha, infatti, avvertito la necessità di evitare possibili strumentalizzazioni, per fini politici, dell’intervento giudiziario cautelare, dall’altro ha inteso tutelare la volontà popolare quale si manifesta nelle funzioni elettive degli uffici promananti direttamente dalla volontà politica dei cittadini.

La norma ha, invero, suscitato profonde perplessità nella dottrina, in quanto introduce una sorta di “immunità” o di “esenzione” dalla misura interdittiva proprio in un settore, quale quello dei delitti contro la pubblica amministrazione, nel quale tale misura potrebbe esplicare la propria efficacia.

Si è, inoltre, stigmatizzata la incoerenza di un sistema che ammette nei confronti dei titolari di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare forme di restrizione della libertà personale anche detentive, e che, sotto altro profilo, avalla un regime di assoluta immunità dai provvedimenti interdittivi.

La norma, tuttavia, è rimasta immodificata dal legislatore, anche a fronte dell’ampliamento del ricorso alle misure interdittive operato dalla legge 190/2012, al fine del contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, i giudici hanno disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, di conseguenza, della misura interdittiva applicata nei confronti del Sindaco, in quanto vietata dalla legge e, segnatamente, dall’articolo 289 c.p.p., comma 3.

 


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