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Anticorruzione e trasparenza: sanzionati Sindaco e Giunta


Il Sindaco e la Giunta devono prestare maggiore attenzione al regolare adempimento di quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e adoperarsi per il rispetto degli obblighi di legge, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte dell’Anac.

Ad essi spetta, inoltre, la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel procedimento sanzionatorio n. 25 del 18 gennaio 2017, avviato nei confronti di un comune a causa della riscontrata mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018.

Nel caso di specie il Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), non appena ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, si era prontamente attivato per la eliminazione delle conseguenze della violazione di legge, consentendo, infine, all’Amministrazione di approvare il PTPC.

Come ribadito dall’Autorità tale circostanza rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione.

Nell’ambito del procedimento sanzionatorio il RPC è stato esonerato da qualsiasi responsabilità, in considerazione del fatto che dagli atti del procedimento e dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria era emerso che lo stesso aveva dovuto privilegiare l’assolvimento di altri obblighi impostigli come prioritari dall’amministrazione, consistenti nei numerosi incarichi a lui attribuiti ai sensi del comma 4 dell’articolo 97 del Tuel.

Di conseguenza, l’Anac ha ritenuto che l’inadempimento del RPC avesse trovato la sua giustificazione nell’individuazione, da parte dell’organo di indirizzo politico, di priorità in settori dell’attività amministrativa diverse, rispetto a quelle pure importanti e strategiche, della trasparenza e della prevenzione del rischio corruttivo.

A tale scopo occorre tenere presente che gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).
La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014.

Sempre nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Di conseguenza, è stata comminata la sanzione pecuniaria al Sindaco e agli altri componenti della Giunta, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione, prediligendo di indirizzare l’azione amministrativa in altri ambiti.

A tal proposito si evidenzia che la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina, infatti, ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC), anche in coerenza della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Tali tematiche, unitamente alle novità introdotte in materia di trasparenza amministrativa, verranno approfondite nel seminario di studi “Il nuovo Sistema Trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni”.


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