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Concorsi: la valutazione dei titoli deve essere resa nota prima dello svolgimento della prova orale


Le procedure concorsuali pubbliche devono essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e devono rispettare i vincoli formali e procedurali dettati dal legislatore e dalle previsioni regolamentari.

In particolare, costituisce una ragione di illegittimità della procedura la mancata pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della relativa prova orale.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 350 del 2 marzo 2017.

L’obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale è prescritto dall’articolo 12, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 (“regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”).

Tale disposizione ha l’evidente scopo di assicurare l’imparzialità nella valutazione dei titoli ed evitare che questa venga modificata in itinere in base ai risultati delle prove orali, in modo da poter influenzare l’esito finale della procedura concorsuale (a scopo di indebiti favoritismi).

Inoltre, la preventiva comunicazione del punteggio provvisoriamente conseguito prima dello svolgimento dell’ultima prova, consente ai concorrenti di calibrare di conseguenza la propria preparazione.

Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggio provvisorio, soggetto a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.

Trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la mancata osservanza dell’obbligo di pubblicità “del risultato della valutazione dei titoli” non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità del procedimento concorsuale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2584 del 22 maggio 2015).

 


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