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Lombardia, del. n. 37 – Ristrutturazione del sistema direzionale dell’ente: indennità di posizione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ridurre il numero dei dirigenti dell’ente e di aumentare l’indennità di posizione degli altri con la parte del fondo relativa al posto soppresso, che espleteranno anche i servizi di competenza del posto dirigenziale eliminato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 37/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno confermato l’orientamento espresso dalla ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 secondo cui il tetto al trattamento economico complessivo non trova applicazione in relazione “alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di riorganizzazione e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2bis, influisca, sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun incarico dirigenziale”.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di riduzione proporzionale del fondo previsto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, è possibile aumentare l’indennità di posizione in virtù di una diversa e maggiore distribuzione delle competenze derivante dalla soppressione di un posto dirigenziale.

Non è tuttavia consentita un’automatica attribuzione dell’importo dell’indennità di posizione spettante al posto dirigenziale soppresso in favore di chi (dirigente o dirigenti) sarà assegnatario di quelle maggiori e nuove funzioni.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 37 – 17


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