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Sicilia, del. n. 59 – Adempimenti e scadenze connesse ai tempi di pagamento


Un sindaco ha chiesto se, in presenza di crediti di natura commerciale facenti capo ad una pubblica amministrazione, sussista la possibilità di pattuire tassi d’interesse in deroga al d.lgs. n. 231/2012.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 59/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 marzo, hanno ribadito che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2002, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 ed emanata in attuazione della direttiva 2000/35/CE al fine di porre efficace tutela alla tempestività nei pagamenti ai creditori, non è derogabile, salvo i casi strettamente indicati dalle disposizioni contenute nel decreto (in tal senso, sez. Piemonte, del. n. 189/2014).

La norma si applica in generale, ad eccezione delle procedure concorsuali, “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” effettuata “tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni”.

In particolare, alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 3 del d.lgs. 231/2002).

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (comma 1, articolo 4).

Il termine per il pagamento delle spese (comma 2, articolo 4) è pari a:

a)      30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b)      30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c)      30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d)     30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

E’ possibile, per le p.a., pattuire un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto (articolo 4, comma 4).

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (articolo 4, comma 7).

Infine, ai sensi dell’articolo 7, sono nulle:

  • le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultano gravemente inique in danno del creditore;
  • le clausole avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 59 – 17


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