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Veneto, del. n. 134 – Programmazione biennale acquisti di beni/servizi: niente incentivo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, gli importi posti a base di gara, oltre che degli appalti di lavori, anche degli appalti di forniture e servizi non finanziati con spese per investimenti.

L’ente ha chiesto inoltre se la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 rientri tra le attività oggetto di incentivazione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 134/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno ribadito che l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) riconosce il compenso incentivante anche per lo svolgimento, da parte dei dipendenti pubblici, di funzioni tecniche nell’ambito degli appalti di servizi e di forniture (in tal senso, vedasi sez. Lombardia, del. n. 333/2016; Puglia, del. n. 204/2016).

Di conseguenza, le risorse finalizzate a remunerare le funzioni tecniche svolte nell’ambito degli appalti di servizi e forniture possono essere attinte anche dagli stanziamenti di spesa corrente che li finanziano.

Relativamente alle attività incentivabili, il menzionato articolo 113 riconosce l’incentivo “esclusivamente” per le “attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.

Come rilevato dai magistrati contabili, la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, benché coincidente parzialmente con l’attività di programmazione della spesa di investimento, all’evidenza, non si identifica con essa, presentando un contenuto ulteriore, che attiene alla programmazione della spesa corrente (quella impiegata per l’acquisto dei servizi, in generale, e dei beni diversi da quelli descritti dall’art. 3, comma 18, lett. c) della Legge n. 350/2003, ovvero “acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale”).

Non trattandosi di un’attività assimilabile ad alcuna di quelle contemplate dall’articolo 113, nessun compenso incentivante può essere riconosciuto per lo svolgimento della stessa.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 134 – 17


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