Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Uso improprio dei permessi ex lege 104/1992: licenziamento, danno erariale e da disservizio


Il dipendente che usufruisce dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992 non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività di proprio esclusivo interesse, oltre a poter essere legittimamente licenziato, risponde del danno causato all’ente datore di lavoro.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 24 depositata il 9 febbraio 2017.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva utilizzato i permessi lavorativi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992 per frequentare un corso all’Università, invece che per accudire la madre invalida, ritenendo che gli stessi avessero natura compensativa.

Il procedimento disciplinare avviato dall’ente si era concluso con il licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di licenziamento, impugnato dall’ex dipendente, era stato ritenuto legittimo prima dal Giudice del Lavoro, poi dalla Corte di Appello e infine dalla Corte di Cassazione.

Tale condotta, infatti, era stata considerata idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Ente datore di lavoro, e ad integrare, quindi, una giusta causa di licenziamento.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17968/2016, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile.

Non è possibile attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile.

Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale, che dell’Ente assicurativo (come già ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4984/2014, n. 8784/2015, n. 9217/2016 e n. 9749/2016).

Nel giudizio erariale il dipendente è stato altresì condannato a risarcire sia il danno causato all’ente e derivato dalla indebita percezione della retribuzione per la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, illecitamente utilizzati, che il danno da disservizio (pari agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune per remunerare un altro dipendente per il lavoro svolto in sostituzione).

I giudici contabili hanno invece escluso il danno all’immagine, in considerazione del fatto che l’illegittimo utilizzo di permessi fruiti ex lege 104/1992 non rientra tra le condotte tipizzate dall’art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001.

Tale norma, diretta a colpire severamente il c.d. assenteismo fraudolento, sanziona specificatamente:

  • la falsa attestazione della propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente;
  • la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 24 -17


Richiedi informazioni