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Abruzzo, del. n. 5 – Copertura disavanzo Fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, come debito fuori bilancio, il disavanzo della fondazione costituita insieme ad altri enti pubblici, operativa grazie a finanziamenti pubblici e gestita con modalità che garantiscono il controllo da parte degli stessi enti fondatori, attualmente in liquidazione sulla base di specifico decreto prefettizio.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 5/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno chiarito che le disposizioni che consentono agli enti pubblici la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, nonché di istituzioni, non possono essere applicate a una fondazione.

Come evidenziato dai magistrati contabili, anche in relazione agli organismi costituiti da parte delle pubbliche amministrazioni, il legislatore, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lett. b) e c), del Tuel, non consente né prevede una indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordina la possibilità a una serie tassativa di presupposti.

Con riferimento ai disavanzi di “consorzi, di aziende speciali e di istituzioni”, infatti, la copertura (al fine di rispettare il pareggio del bilancio) può avvenire solo “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”.

Ancora più stringenti risultano essere gli spazi per le strutture societarie (e, in realtà, solo per quelle che siano costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali) atteso che per le medesime la riconoscibilità è subordinata alla previa decisione (da parte dell’ente locale) di provvedere alla ricapitalizzazione.

Leggi la deliberzione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 5 – 17

 


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