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Lombardia, del. n. 367 – Riduzione del salario accessorio: concetto di personale “assumibile”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 236 dell’articolo 1 della legge 208/2015, in particolare sulla possibilità di ricomprendere nel calcolo del personale in servizio al 31/12/2016, ai fini della determinazione della semisomma per la decurtazione del fondo in modo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, anche le unità di personale già inserite nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 367/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che la decurtazione del fondo del salario accessorio del personale nel 2016 (rispetto al 2015) deve essere effettuata tenendo conto del personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno.

Ai fini dell’individuazione di tale parametro appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), che deve essere adottato non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-367-16


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