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Sardegna, del. n. 144 – Addetti stampa pubblici dipendenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’articolo 71, comma 2, della Legge Regionale n. 2/2016, che estende agli addetti stampa pubblici dipendenti l’applicazione del contratto giornalistico sia a fini giuridici che economici.

L’ente, dopo aver espresso perplessità in merito all’estensione agli addetti stampa pubblici dipendenti, per espressa previsione normativa regionale, di un contratto collettivo di stampo privatistico, sottoscritto da soggetto negoziale diverso dall’ARAN (e dunque non negoziato nell’ambito delle ordinarie procedure sindacali), in un settore (quello dell’organizzazione dei pubblici uffici) che rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile e delle funzioni fondamentali degli enti locali, da ricondurre alla potestà normativa statale piuttosto che a quella regionale, ha chiesto inoltre se la spesa sostenuta per gli addetti stampa costituisca spesa di personale ai fini del limite di cui al comma 557 della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 144/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ribadito che spetta al Tribunale ordinario valutare la non manifesta infondatezza di eventuali eccezioni di incostituzionalità della normativa regionale, ed in particolare i rapporti tra la legislazione regionale, legislazione statale e contrattazione collettiva.

Come già segnalato nella deliberazione 11/2015, relativamente alla disciplina dei compensi incentivanti per la progettazione interna, le disposizioni normative sulle retribuzioni incentivanti devono essere ricondotte alla materia dell’ordinamento civile, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Inoltre, a prescindere dalla fonte che regola il rapporto contrattuale ed i suoi profili economici, la spesa sostenuta per gli addetti stampa dipendenti delle amministrazioni soggiace ai limiti di contenimento previsti dall’ordinamento, costituenti vincoli di finanza pubblica per gli enti locali in quanto principi di coordinamento finanziario, primo fra tutti il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sardegna-del-n-144-16


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