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Basilicata, del. n. 47 – Servizio rifiuti: passaggio da gestione diretta a appalto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare all’esterno il servizio di raccolta (differenziata) dei rifiuti e del loro trasporto prevedendo che l’appaltatore, oltre ai mezzi, alle attrezzature e al personale aziendale, utilizzi anche le attrezzature, i mezzi e il personale nella disponibilità del Comune (che dunque si farebbe carico degli oneri retributivi, assistenziali e assicurativi del proprio personale impiegato, delle spese di conferimento in discarica, nonché delle spese di bollo e di assicurazione dei mezzi propri forniti, oltre ad altre voci di spesa).

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 47/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno evidenziato che la raccolta, lo spazzamento e il trasporto dei rifiuti solidi urbani è un servizio ad alta intensità di manodopera, dove cioè è maggiore la spesa per il personale impiegato rispetto agli investimenti richiesti in mezzi e infrastrutture.

Pertanto l’intenzione del Comune committente di mantenere a proprio carico la spesa del personale dipendente già adibito al servizio, unitamente al costo del materiale, agli oneri di manutenzione straordinaria dei mezzi dati in comodato gratuito all’appaltatore, manifesta alcuni aspetti critici.

In primo luogo, se il valore dell’appalto è determinato soltanto dal corrispettivo pattuito, al netto delle spese che restano a carico del committente, il rischio è quello di distorcere artificiosamente il valore complessivo dell’appalto ai fini di determinarne la soglia di rilevanza (in violazione dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

Tale soluzione, inoltre, oltre a configurare una sorta di società di fatto tra il Comune e l’impresa affidatari, non consente all’impresa di poter organizzare autonomamente il lavoro per adempiere gli obblighi contrattuali assunti, rispondendone per l’inadempimento (infatti, non è dato comprendere come l’impresa affidataria possa utilizzare personale alle dipendenze altrui senza poter esercitare i poteri propri del datore di lavoro).

Si consideri, inoltre, che in tal modo l’ente, nonostante l’esternalizzazione del servizio, manterrebbe la stessa dotazione organica, senza subirebbe alcuna variazione in diminuzione sulla spesa di personale.

Come evidenziato dai magistrati contabili l’art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, consente alle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2 (tra cui gli Enti Locali), di acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, “a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica”.

Spetta, poi ai collegi dei revisori dei conti e agli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di esternalizzazione, dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del d.lgs. 286/1999.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-47-16


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