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Autonomie, del. n. 33 – Liquidazione di società partecipate: compenso commissario giudiziale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 33/2016, pubblicata sul sito il 13 dicembre, hanno chiarito che il commissario giudiziale nominato dal Tribunale con lo stesso decreto che apre la procedura di concordato preventivo riguardante una società interamente partecipata da una pubblica amministrazione, collabora con il Giudice delegato nell’interesse della legge e in veste di “organo” della procedura di concordato.

Tale natura di organo ausiliario di giustizia esclude, con tutta evidenza, l’assimilabilità del Commissario giudiziale ad un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo professionale a beneficio della partecipata pubblica.

Tra la società partecipata pubblica e il Commissario giudiziale, infatti, non viene a configurarsi in senso proprio alcuna tipologia di rapporto di lavoro.

Il “quantum” del relativo compenso è decretato dal Tribunale in base a predeterminati criteri di calcolo.

E’ dunque da escludersi una discrezionalità dell’ente nel ridurre unilateralmente una spesa che non può ritenersi né riferibile a funzioni istituzionalmente proprie, né assunta volontariamente dall’ente stesso o dalla sua partecipata in violazione degli obblighi di contenimento della spesa pubblica, essendo posta a carico dello stesso all’esito di un procedimento giudiziale.

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 85/2016.

Leggi la deliberazione
cc-sez-autonomie-del-n-33-16


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