Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. n. 269 – L’entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere un aumento del trattamento accessorio sia per il personale incaricato di posizione organizzativa in un ente privo della dirigenza sia per i funzionari a cui risultino attribuite maggiori responsabilità, a fronte di “una riorganizzazione della struttura amministrativa che comporti un risparmio di spesa oggettivamente verificabile”.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 269/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 stabilisce, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale, stabilisce la regola per cui il limite massimo per lo stanziamento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

a)      non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (anche a fronte di un’eventuale razionalizzazione, a cui la normativa non fa cenno: in questo senso, Corte dei conti Lombardia, del. n. 205/2016)

b)      deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

SELF segnala i seguenti seminari di Studi:

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-toscana-del-n-269-16


Richiedi informazioni