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Sicilia, del. n. 238 – Rilevazione contabile delle obbligazioni nascenti dal un contratto di servizio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di assunzione dell’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di riscossione dei tributi o di recupero crediti remunerato con il sistema dell’aggio o compenso calcolato in percentuale sugli incassi.

In particolare l’ente ha chiesto se nel nuovo sistema di contabilità armonizzata l’impegno di spesa per la remunerazione del servizio (aggi o compensi) debba necessariamente essere assunto contestualmente all’affidamento del servizio, con l’individuazione dell’idonea copertura finanziaria sull’apposito capitolo di bilancio, ovvero possa essere assunto successivamente, attraverso la regolazione contabile degli aggi o compensi trattenuti dall’agente della riscossione o dal soggetto incaricato del recupero crediti all’atto del versamento.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 238/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno ribadito la distinzione tra “registrazione dell’impegno contabile”, da effettuarsi al momento del perfezionamento dell’obbligazione e “imputazione della spesa”, da iscrivere nell’esercizio in cui si verifica l’esigibilità, da parte del creditore, del relativo pagamento.

Inoltre, nell’ambito della rilevazione contabile delle obbligazioni nascenti da un contratto di servizio vanno tenute nettamente distinte e correttamente codificate le transazioni elementari relative alle obbligazioni passive e attive, agli incassi e ai pagamenti, ancorché afferenti un medesimo rapporto contrattuale.

In altri termini, non è possibile procedere mediante una compensazione tra operazione di pagamento (di aggio o compenso per il servizio) ed una di riscossione e/o versamento – tale da qualificare la prima come “minore entrata” tributaria o extratributaria.

Tale comportamento violerebbe non solo i principi contabili che prescrivono la registrazione di tutte le transazioni elementari (attive e passive) opportunamente individuate secondo la codifica SIOPE (che al n. 1304 dei codici di spesa prevede, per l’appunto, “contratti di servizio per riscossione tributi” – artt. 5,6 e 7 D.lvo cit.) ma, soprattutto, il principio contabile dell’integrità del bilancio, di cui all’art. 3, comma 1 (allegato 1, n.4 ) che dispone: “Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio”.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-sicilia-del-n-238-16

 


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