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Campania, del. n. 350 – Dissesto: il ridimensionamento della spesa per il personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 259, comma 6, del Tuel che, tra le misure obbligatorie da adottare in sede di riequilibrio, prevede una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato.

Segnatamente, ai sensi di legge, “La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 350/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno evidenziato che la dichiarazione di dissesto può  intervenire “per ragioni finanziarie” (artt. 244 e 243-bis del Tuel, consistente, in sostanza, nell’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ricorrendo ai mezzi ordinari ex art. 193 del Tuel) ovvero per la constatazione di una difficoltà funzionale grave (dissesto tipo “funzionale”) laddove l’“ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili

Gli articoli 259-263 disciplinano la fase del risanamento strutturale dell’ente, di competenza degli organi istituzionali, i quali intervengono sulle cause che hanno determinato il dissesto, quali la mancata attivazione delle entrate, o le spese eccessive per il personale e per i servizi.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 259, il consiglio dell’ente presenta al Ministro dell’interno, nel termine perentorio di tre mesi dall’emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, nella quale è prevista la piena attivazione delle entrate proprie (si rammenta che in via immediata, per effetto della sola dichiarazione di dissesto, il Consiglio è tenuto ad innalzare immediatamente al massimo le aliquote e le tariffe ex art. 251) e  la contestuale riduzione delle spese correnti.

Tra le misure obbligatorie previste dalla legge, è prevista un’articolata disciplina per il ridimensionamento della spesa per il personale entro la misura strettamente necessaria ad assicurare il mantenimento o il recupero della piena funzionalità amministrativa, ridimensionamento previsto sia sul versante della dotazione organica, sia su quello delle dotazioni finanziarie (art. 259 comma 6).

La spesa per il personale, infatti, per massima d’esperienza, costituisce uno degli aggregati più importanti e rigidi della spesa corrente, in grado di determinare il sovradimensionamento della stessa a danno degli investimenti e dell’erogazione dei servizi.

Mentre per la spesa di personale a tempo indeterminato è prevista una rimodulazione sostanziale dell’organizzazione, con la riduzione della dotazione organica e l’eventuale avvio di procedure di mobilità (art. 260), per la spesa del personale a tempo determinato è prevista una riduzione della sola dotazione finanziaria.

Questa riduzione, sia per la ratio sopra illustrata della disciplina delle misure obbligatorie in caso di dissesto, sia per la lettera della legge, è determinata nel “minimo”, nel 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi di bilancio si riferisce.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-campania-del-n-350-16


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