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Buoni pasto da riconoscere anche a chi lavora in turno pomeridiano


Il buono pasto spetta anche ai lavoratori con turno di lavoro pomeridiano che svolgono al mattino prestazioni di lavoro straordinario.

L’Aran, con recente orientamento applicativo pubblicato il 18 novembre scorso (RAL_1884), ha chiarito che gli enti locali possono riconoscere il buono pasto anche ai lavoratori con turno di lavoro pomeridiano che svolgono al mattino prestazioni di lavoro straordinario.

La disciplina contrattuale, prevista dagli articoli 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000, circoscrive il diritto al buono pasto ai “dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti“.

La condizione legittimante, pertanto, è innanzitutto la necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti).

Per prestazioni pomeridiane si valutano in egual misura sia quelle fornite come lavoro straordinario, sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese.

Resta il fatto che spetta al singolo ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e alle risorse spendibili a tal fine, la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, oltre che definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi.


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