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Lombardia, del. n. 332 – Nuove assunzioni per gli enti sotto i mille abitanti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per un ente non sottoposto alle regole del patto di stabilità interno in quanto avente popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di procedere ad una nuova assunzione nel corso del 2017 sulla base di una cessazione intervenuta nel 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 332/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno chiarito che in base al comma 562 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, un ente locale sotto i mille abitanti che intende procedere ad una nuova assunzione deve rispettare un duplice limite: quello dell’intervenuta cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “nell’anno precedente” a quella in cui si intende procedere al turn over e quello del rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell’anno 2008.

Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 52/2010, per gli enti non soggetti al patto di stabilità le cessazioni intervenute possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi.

In altre parole, poiché si tratta di piccoli comuni, il turn over include tutte le vacanze complessivamente verificatesi (ma non ancora coperte) nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l’assunzione, fermo restando il rispetto del tetto di spesa del 2008.

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cc-sez-controllo-lombardia-del-n-332-16


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